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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB CASLANO (ATCC)

Il nostro statuto rappresenta la base giuridica e organizzativa del Tennis Club Caslano. Esplora i principi e le norme che guidano la nostra attività e assicurano il buon funzionamento del club.

GENERALITÀ

Art. 1

Sotto la denominazione “Associazione Tennis Club Caslano” (successivamente chiamata anche “Club”), è stata fondata con sede e domicilio legale a Caslano, un’associazione a durata illimitata, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.
Lo scopo dell’Associazione è la pratica e lo sviluppo del tennis e degli sport affini nella regione del Malcantone, con l’obiettivo di favorire e mantenere relazioni amichevoli tra i suoi soci. L’Associazione è responsabile della gestione di un’infrastruttura sul territorio del Comune di Caslano dedicata al gioco del tennis.  

Il Tennis Club Caslano è membro di Swiss Tennis.

 

SOCI

Art. 2

L’Associazione si compone di:
a)  soci attivi
b)  soci juniores
c)  soci studenti e persone in formazione
d)  soci contribuenti
e)  soci onorari
f)  soci simpatizzanti

a)  Soci attivi

Sono soci attivi coloro che:
•  svolgono un’attività tennistica nel Club    
•  sono maggiorenni
•  hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.

I soci attivi hanno diritto di voto alle assemblee.

b)  Soci juniores

Sono soci juniores coloro che:

•  svolgono un’attività tennistica nel Club     
•  sono minorenni
•  hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.

I soci juniores sono ripartiti in due categorie:

•  juniores A:  dai 15 ai 18 anni
•  juniores B:  fino ai 14 anni

I  giovani  sono  ammessi  nella  categoria  juniores  A  fino  al  31  dicembre  dell’anno  in  cui compiono i 18 anni. I giovani sono ammessi nella categoria juniores B fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 14 anni.

I soci juniores possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.

c)  Soci studenti e  persone in formazione

Sono soci studenti coloro che:

•  svolgono un’attività tennistica nel Club    
•  frequentano una scuola o sono apprendisti
•  non svolgono un’attività lucrativa
•  hanno un’età compresa tra 18 e 25 anni  
•  hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.

I soci studenti hanno diritto di voto alle assemblee.

d)  Soci contribuenti

Sono  soci  contribuenti  coloro  che,  pur  non  svolgendo  un’  attività  tennistica  versano all’associazione un contributo annuale volontario.

I soci contribuenti possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.

e)  Soci onorari

Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze verso il Club, sono designati tali dall’assemblea su proposta del comitato. Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del socio attivo con diritto di voto.

Il socio onorario ha diritto a una riduzione del 20% della quota sociale annuale

f)  Soci simpatizzanti    

Sono  soci  simpatizzanti  coloro  che  non  svolgono  attività  tennistica  nel  Club  ma desiderano lavorare a favore dello stesso.

I soci simpatizzanti possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.

 

AMMISSIONI, DIMISSIONI, RADIAZIONI, ESPULSIONI, RICORSO  

Art. 3.

Le domande di ammissione per i soci juniores sono soggette all’autorizzazione scritta di coloro che esercitano l’autorità parentale.

Art. 4.

I  soci  sono  tenuti  a  pagare  la  quota  sociale  entro  il  31  marzo,  rispettivamente  il  30 settembre,  di  ogni  anno.  In  caso  di  mancato  pagamento  essi  non  hanno  il  diritto  di usufruire dei campi da gioco dopo tale data e verranno qualificati come ospiti    

Art. 5.

I soci che nuocciono agli interessi dell’Associazione o si rendono indegni di farne parte, possono  essere  espulsi  su  decisione  del  comitato  mediante  lettera  raccomandata.
L’espulsione deve essere notificata ai soci mediante affissione all’albo sociale.  Il comitato ha inoltre la facoltà di segnalare il socio tesserato espulso a Tennis Ticino e Swiss Tennis.    
Non è previsto alcun rimborso della quota sociale pagata  

Art. 6.

I  soci  colpiti  da  una  decisione  di  espulsione  possono  appellarsi,  entro  30  giorni  dalla notifica,  all’assemblea  generale  straordinaria  mediante  lettera  raccomandata.  Fino  alla decisione dell’assemblea, il socio è sospeso dalle attività del Club.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 7.

Gli organi dell’Associazione sono:
a)  l’assemblea generale dei soci
b)  il comitato
c)  l’ufficio di revisione

 

ASSEMBLEA

Art. 8. 

L’assemblea è l’organo superiore dell’Associazione. Essa si  compone di tutti i soci definiti nell’art. 2.

Art. 9.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno dal comitato entro la fine del mese di maggio.
Un’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo:
•  dal comitato
•  da  almeno  1/5  dei  soci  con  diritto  di  voto  con  lettera  raccomandata  indicando  le
motivazioni

Art. 10.

All’assemblea generale incombe:
a)  la nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
b)  l’esame, l’approvazione o il rigetto del verbale dell’ultima assemblea
c)  l’esame, l’approvazione o il rigetto della relazione presidenziale
d)  l’esame, l’approvazione o il rigetto della relazione del direttore sportivo
e)  l’esame, l’approvazione o il rigetto dei rapporti di gestione e dei conti annuali
f)  la nomina del presidente, dei membri del comitato, dei revisori dei conti e del supplente  
g)  l’approvazione e la modifica dello statuto
h)  la determinazione delle quote sociali
i)  le deliberazioni sullo scioglimento e sull’attività futura dell’Associazione
j)  la nomina di soci onorari
k)  la decisione, dopo discussione, sugli argomenti figuranti all’ordine del giorno
l)  ogni altra decisione che non sia riservata ad un altro organo sociale

Art. 11.

E’ facoltà del comitato convocare i soci in assemblea straordinaria. Almeno 1/5 dei soci del  Club  con  diritto  di  voto  possono  chiedere  al  comitato  la  convocazione  di un’assemblea straordinaria  con lettera raccomandata indicando le trattande.
L’assemblea  straordinaria  deve  essere  convocata  dal  comitato  entro  30  giorni  dalla presentazione della domanda.

Art. 12.

Le  assemblee,  ordinarie  o  straordinarie,  devono  essere  convocate  dal  comitato  e comunicate per iscritto ai soci almeno 10  giorni prima dalla data fissata. La convocazione deve inoltre indicare gli argomenti che il comitato intende trattare.
Le assemblee sono validamente costituite soltanto con la presenza della metà più uno dei soci  con  diritto  di  voto.  Dopo  15  minuti  dall’orario  stabilito,  l’assemblea  è  valida, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13.

Le  eventuali  proposte  dei  soci  devono  essere  inviate  al  comitato  per  lettera raccomandata entro il 15 aprile di ogni anno. Il comitato deve sottoporre all’assemblea ordinaria, facendole figurare all’ordine del giorno, ogni proposta la cui analisi e relativa decisione  non è di sua esclusiva competenza.

Art. 14.

Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti con diritto di voto, per appello nominale o a scrutino segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
In caso di parità, deciderà il voto espresso dal presidente.

Art. 15.

La  revisione  dello  statuto  può  avvenire  dietro  proposta  del  comitato  o  su  richiesta  di almeno  1/5  dei  presenti  con  diritto  di  voto.  Le  modifiche  sono  decise  dall’assemblea generale a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

 

COMITATO

Art. 16.

Il comitato, composto dal presidente e da almeno 5 membri, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il comitato viene eletto in blocco dall’assemblea, previa presentazione delle candidature.  Il  comitato,  in  seduta  separata,  assegna  ai  membri  le  cariche  che  ritiene necessarie  per  il  suo  buon  funzionamento  (cassiere,  segretario,  commissario  tecnico, commissario juniores, ecc.).
In caso di dimissioni di un membro nel corso del suo mandato, il Comitato può designare un supplente fino alla successiva assemblea generale. 
Al Comune di Caslano è garantita la nomina, tramite il  Municipio, dei 2/5 del Comitato ( Art. 10  Convenzione fra il Comune e L’Associazione Tennis Club del 24.07.2003 ).
I delegati designati dal Municipio sono membri di diritto nel Comitato  e non vengono eletti dall’Assemblea .  Essi  hanno diritto di voto all’interno del Comitato e in Assemblea.

Art. 17

Il comitato ha la competenza:
a)  di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi
b)  di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi
c)  di conferire procure a membri o a terzi
d)  di nominare una commissione tecnica composta da uno a tre soci (è necessaria la presenza di almeno un membro del comitato)
e)  di nominare una o più persone responsabili delle diverse competizioni (comprese le gare “Interclubs”) ed un responsabile per gli juniores
f)  di esaminare il regolamento per l’uso dei campi da gioco, di fissare gli orari e tutto quanto ritenuto necessario al buon funzionamento dell’attività sportiva
g)  di  vigilare  affinché  siano  rispettati  i  regolamenti,  sia  di  carattere  interno,  sia sportivo
h)  di provvedere, se necessario, alla nomina di un maestro per le lezioni ai soci (incluso juniores)  e  per  eventuali  allenamenti  dedicati  alle  squadre  partecipanti  a competizioni
i)  della nomina dei dipendenti del Club, della stesura dei contratti inerenti il rapporto di lavoro e della descrizione dei loro compiti
j)  della  stesura  del  contratto  di  locazione  inerente  la  gerenza  del  “Club  House”  nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici
k)  della vigilanza affinché il contratto sia rispettato
l)  di stabilire le modalità relative all’attività

Le deliberazioni del comitato sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 18.

L’Associazione è validamente vincolata dalla firma del presidente e da quella di un altro membro del comitato.

Art. 19.

Gli  statuti,  i  regolamenti  e  le  decisioni  dell’Associazione  Svizzera  regionale  di  tennis vincolano i soci e i giocatori del Club.

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21.

Le entrate sono: quote sociali, donazioni, multe, entrate diverse. L’importo delle quote sociali è fissato dall’assemblea generale per la stagione successiva.

Art. 22.

L’Associazione  risponde  dei  propri  impegni  unicamente  con  il  patrimonio  sociale.  E’ esclusa  ogni  responsabilità  personale  dei  soci  al  di  là  della  quota  sociale  stabilita  dal comitato.

Art. 23.

L’ufficio  di  revisione  si  compone  di  due  membri  e  di  un  supplente  che  non  possono contemporaneamente  far  parte  del  comitato.  Esso  esamina  i  conti  della  gestione trascorsa e presenta all’assemblea il rapporto di revisione.

I revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili dall’assemblea.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – FUSIONE – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Art. 24.

Lo  scioglimento  dell’Associazione,  la  fusione  con  un’altra  società  o  la  cessazione dell’attività  dell’Associazione  sono  pronunciati  dall’assemblea  generale  straordinaria (rispettate  le  disposizioni  degli  artt.  77  e  78  CCS).  L’assemblea  deve  essere  convocata appositamente,  con  un  solo  argomento  all’ordine  del  giorno,  almeno  10  giorni  prima della data fissata con avviso scritto a tutti i soci  

Lo scioglimento, la fusione o la cessazione d’attività, possono essere decisi a maggioranza dei  3/4  dei  votanti.  Non  sono  computati  tra  i  voti  validi  le  astensioni  o  le  schede  in bianco.  In  ogni  caso  i  voti  positivi  devono  costituire  almeno  la  metà  più  uno  dei  soci presenti.  

In  caso  di  scioglimento  dell’Associazione,  sarà  allestito  un  inventario.  L’eventuale patrimonio  sarà  destinato  secondo  la  decisione  presa  da  un’ulteriore  assemblea convocata in data successiva dal comitato uscente.  

In caso di scioglimento dell’Associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività devono essere immediatamente comunicati agli organi cantonali e federali competenti.  

 

ALTRE

Art. 25.

Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seguenti CCS, nonché quelle di Swiss Tennis e di Tennis Ticino.  

Art. 26.

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno in corso.

Art. 27.

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale del 27 maggio 2003  
È stato modificato:  il 22 febbraio 2005 e il 24 maggio 2012

Caslano, 24 maggio 2012

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