STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB CASLANO (ATCC)
Il nostro statuto rappresenta la base giuridica e organizzativa del Tennis Club Caslano. Esplora i principi e le norme che guidano la nostra attività e assicurano il buon funzionamento del club.
GENERALITÀ
Art. 1
Sotto la denominazione “Associazione Tennis Club Caslano” (successivamente chiamata anche “Club”), è stata fondata con sede e domicilio legale a Caslano, un’associazione a durata illimitata, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.
Lo scopo dell’Associazione è la pratica e lo sviluppo del tennis e degli sport affini nella regione del Malcantone, con l’obiettivo di favorire e mantenere relazioni amichevoli tra i suoi soci. L’Associazione è responsabile della gestione di un’infrastruttura sul territorio del Comune di Caslano dedicata al gioco del tennis.
Il Tennis Club Caslano è membro di Swiss Tennis.
SOCI
Art. 2
L’Associazione si compone di:
a) soci attivi
b) soci juniores
c) soci studenti e persone in formazione
d) soci contribuenti
e) soci onorari
f) soci simpatizzanti
a) Soci attivi
Sono soci attivi coloro che:
• svolgono un’attività tennistica nel Club
• sono maggiorenni
• hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.
I soci attivi hanno diritto di voto alle assemblee.
b) Soci juniores
Sono soci juniores coloro che:
• svolgono un’attività tennistica nel Club
• sono minorenni
• hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.
I soci juniores sono ripartiti in due categorie:
• juniores A: dai 15 ai 18 anni
• juniores B: fino ai 14 anni
I giovani sono ammessi nella categoria juniores A fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 18 anni. I giovani sono ammessi nella categoria juniores B fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 14 anni.
I soci juniores possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.
c) Soci studenti e persone in formazione
Sono soci studenti coloro che:
• svolgono un’attività tennistica nel Club
• frequentano una scuola o sono apprendisti
• non svolgono un’attività lucrativa
• hanno un’età compresa tra 18 e 25 anni
• hanno pagato la quota sociale estiva, invernale o annuale.
I soci studenti hanno diritto di voto alle assemblee.
d) Soci contribuenti
Sono soci contribuenti coloro che, pur non svolgendo un’ attività tennistica versano all’associazione un contributo annuale volontario.
I soci contribuenti possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.
e) Soci onorari
Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze verso il Club, sono designati tali dall’assemblea su proposta del comitato. Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del socio attivo con diritto di voto.
Il socio onorario ha diritto a una riduzione del 20% della quota sociale annuale
f) Soci simpatizzanti
Sono soci simpatizzanti coloro che non svolgono attività tennistica nel Club ma desiderano lavorare a favore dello stesso.
I soci simpatizzanti possono partecipare alle assemblee ma non hanno il diritto di voto.
AMMISSIONI, DIMISSIONI, RADIAZIONI, ESPULSIONI, RICORSO
Art. 3.
Le domande di ammissione per i soci juniores sono soggette all’autorizzazione scritta di coloro che esercitano l’autorità parentale.
Art. 4.
I soci sono tenuti a pagare la quota sociale entro il 31 marzo, rispettivamente il 30 settembre, di ogni anno. In caso di mancato pagamento essi non hanno il diritto di usufruire dei campi da gioco dopo tale data e verranno qualificati come ospiti
Art. 5.
I soci che nuocciono agli interessi dell’Associazione o si rendono indegni di farne parte, possono essere espulsi su decisione del comitato mediante lettera raccomandata.
L’espulsione deve essere notificata ai soci mediante affissione all’albo sociale. Il comitato ha inoltre la facoltà di segnalare il socio tesserato espulso a Tennis Ticino e Swiss Tennis.
Non è previsto alcun rimborso della quota sociale pagata
Art. 6.
I soci colpiti da una decisione di espulsione possono appellarsi, entro 30 giorni dalla notifica, all’assemblea generale straordinaria mediante lettera raccomandata. Fino alla decisione dell’assemblea, il socio è sospeso dalle attività del Club.
ORGANI SOCIALI
Art. 7.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea generale dei soci
b) il comitato
c) l’ufficio di revisione
ASSEMBLEA
Art. 8.
L’assemblea è l’organo superiore dell’Associazione. Essa si compone di tutti i soci definiti nell’art. 2.
Art. 9.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno dal comitato entro la fine del mese di maggio.
Un’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo:
• dal comitato
• da almeno 1/5 dei soci con diritto di voto con lettera raccomandata indicando le
motivazioni
Art. 10.
All’assemblea generale incombe:
a) la nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
b) l’esame, l’approvazione o il rigetto del verbale dell’ultima assemblea
c) l’esame, l’approvazione o il rigetto della relazione presidenziale
d) l’esame, l’approvazione o il rigetto della relazione del direttore sportivo
e) l’esame, l’approvazione o il rigetto dei rapporti di gestione e dei conti annuali
f) la nomina del presidente, dei membri del comitato, dei revisori dei conti e del supplente
g) l’approvazione e la modifica dello statuto
h) la determinazione delle quote sociali
i) le deliberazioni sullo scioglimento e sull’attività futura dell’Associazione
j) la nomina di soci onorari
k) la decisione, dopo discussione, sugli argomenti figuranti all’ordine del giorno
l) ogni altra decisione che non sia riservata ad un altro organo sociale
Art. 11.
E’ facoltà del comitato convocare i soci in assemblea straordinaria. Almeno 1/5 dei soci del Club con diritto di voto possono chiedere al comitato la convocazione di un’assemblea straordinaria con lettera raccomandata indicando le trattande.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal comitato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 12.
Le assemblee, ordinarie o straordinarie, devono essere convocate dal comitato e comunicate per iscritto ai soci almeno 10 giorni prima dalla data fissata. La convocazione deve inoltre indicare gli argomenti che il comitato intende trattare.
Le assemblee sono validamente costituite soltanto con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. Dopo 15 minuti dall’orario stabilito, l’assemblea è valida, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 13.
Le eventuali proposte dei soci devono essere inviate al comitato per lettera raccomandata entro il 15 aprile di ogni anno. Il comitato deve sottoporre all’assemblea ordinaria, facendole figurare all’ordine del giorno, ogni proposta la cui analisi e relativa decisione non è di sua esclusiva competenza.
Art. 14.
Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo dei presenti con diritto di voto, per appello nominale o a scrutino segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
In caso di parità, deciderà il voto espresso dal presidente.
Art. 15.
La revisione dello statuto può avvenire dietro proposta del comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei presenti con diritto di voto. Le modifiche sono decise dall’assemblea generale a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
COMITATO
Art. 16.
Il comitato, composto dal presidente e da almeno 5 membri, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il comitato viene eletto in blocco dall’assemblea, previa presentazione delle candidature. Il comitato, in seduta separata, assegna ai membri le cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento (cassiere, segretario, commissario tecnico, commissario juniores, ecc.).
In caso di dimissioni di un membro nel corso del suo mandato, il Comitato può designare un supplente fino alla successiva assemblea generale.
Al Comune di Caslano è garantita la nomina, tramite il Municipio, dei 2/5 del Comitato ( Art. 10 Convenzione fra il Comune e L’Associazione Tennis Club del 24.07.2003 ).
I delegati designati dal Municipio sono membri di diritto nel Comitato e non vengono eletti dall’Assemblea . Essi hanno diritto di voto all’interno del Comitato e in Assemblea.
Art. 17
Il comitato ha la competenza:
a) di rappresentare l’Associazione di fronte a terzi
b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi
c) di conferire procure a membri o a terzi
d) di nominare una commissione tecnica composta da uno a tre soci (è necessaria la presenza di almeno un membro del comitato)
e) di nominare una o più persone responsabili delle diverse competizioni (comprese le gare “Interclubs”) ed un responsabile per gli juniores
f) di esaminare il regolamento per l’uso dei campi da gioco, di fissare gli orari e tutto quanto ritenuto necessario al buon funzionamento dell’attività sportiva
g) di vigilare affinché siano rispettati i regolamenti, sia di carattere interno, sia sportivo
h) di provvedere, se necessario, alla nomina di un maestro per le lezioni ai soci (incluso juniores) e per eventuali allenamenti dedicati alle squadre partecipanti a competizioni
i) della nomina dei dipendenti del Club, della stesura dei contratti inerenti il rapporto di lavoro e della descrizione dei loro compiti
j) della stesura del contratto di locazione inerente la gerenza del “Club House” nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici
k) della vigilanza affinché il contratto sia rispettato
l) di stabilire le modalità relative all’attività
Le deliberazioni del comitato sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
Art. 18.
L’Associazione è validamente vincolata dalla firma del presidente e da quella di un altro membro del comitato.
Art. 19.
Gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell’Associazione Svizzera regionale di tennis vincolano i soci e i giocatori del Club.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20.
I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21.
Le entrate sono: quote sociali, donazioni, multe, entrate diverse. L’importo delle quote sociali è fissato dall’assemblea generale per la stagione successiva.
Art. 22.
L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci al di là della quota sociale stabilita dal comitato.
Art. 23.
L’ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente che non possono contemporaneamente far parte del comitato. Esso esamina i conti della gestione trascorsa e presenta all’assemblea il rapporto di revisione.
I revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili dall’assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – FUSIONE – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Art. 24.
Lo scioglimento dell’Associazione, la fusione con un’altra società o la cessazione dell’attività dell’Associazione sono pronunciati dall’assemblea generale straordinaria (rispettate le disposizioni degli artt. 77 e 78 CCS). L’assemblea deve essere convocata appositamente, con un solo argomento all’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata con avviso scritto a tutti i soci
Lo scioglimento, la fusione o la cessazione d’attività, possono essere decisi a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Non sono computati tra i voti validi le astensioni o le schede in bianco. In ogni caso i voti positivi devono costituire almeno la metà più uno dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell’Associazione, sarà allestito un inventario. L’eventuale patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da un’ulteriore assemblea convocata in data successiva dal comitato uscente.
In caso di scioglimento dell’Associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
Lo scioglimento, la fusione o la cessazione dell’attività devono essere immediatamente comunicati agli organi cantonali e federali competenti.
ALTRE
Art. 25.
Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seguenti CCS, nonché quelle di Swiss Tennis e di Tennis Ticino.
Art. 26.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 27.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale del 27 maggio 2003
È stato modificato: il 22 febbraio 2005 e il 24 maggio 2012
Caslano, 24 maggio 2012